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DELIBRA LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16#  

 

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Bollettino Ufficiale n. 102 del 28 luglio 2004

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi e ambito d'applicazione

Art. 2 - Funzioni dei Comuni e delle Province

Art. 3 - Funzioni della Regione

TITOLO II - DEFINIZIONI

Art. 4 - Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive

Art. 5 - Strutture ricettive alberghiere

Art. 6 - Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 7 - Case per ferie

Art. 8 - Ostelli

Art. 9 - Rifugi alpini ed escursionistici

Art. 10 - Affittacamere

Art. 11 - Case e appartamenti per vacanze

Art. 12 - Appartamenti ammobiliati per uso turistico

Art. 13 - Attività saltuaria di alloggio e prima colazione

Art. 14 - Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

Art. 15 - Aree attrezzate di sosta temporanea

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI

Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta

Art. 17 - Validità

Art. 18 - Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere

Art. 19 - Somministrazione di alimenti e bevande

Art. 20 - Rappresentanza

Art. 21 - Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

Art. 22 - Denominazione

Art. 23 - Sospensione

Art. 24 - Decadenza e revoca

Art. 25 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere

Art. 26 - Reclami per carenza dei servizi

TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE

Art. 27 - Nozione

Art. 28 - Dipendenze

Art. 29 - Assegnazione

Art. 30 - Validità

Art. 31 - Ricorso

TITOLO V - DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 32 - Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

Art. 33 - Pubblicità dei prezzi

Art. 34 - Reclami per irregolare applicazione di prezzi

Art. 35 - Banca dati regionale

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 36 - Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato

invio di comunicazioni al Comune

Art. 37 - Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione

Art. 38 - Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi o sulle rilevazioni statistiche

Art. 39 - Sanzioni per altre violazioni

TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI

Art. 40 - Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

Art. 41 - Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

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TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 42 - Disposizioni transitorie generali

Art. 43 - Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast

Art. 44 - Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta

Art. 45 - Oneri di urbanizzazione

Art. 46 - Abrogazioni

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi e ambito d'applicazione

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture

ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della

Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

Art. 2

Funzioni dei Comuni e delle Province

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle

strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.

2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione

rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.

3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle

strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono

avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001,

n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).

5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento

per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione

delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del

sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione.

Rapporti con l'Università).

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e

controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei

consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,

all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica,

sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che

devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono,

inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli

standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.

3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei

controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della

presente legge.

4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con

cadenza periodica.

5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la

banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei Comuni e delle Province, in

coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.

TITOLO II

DEFINIZIONI

Art. 4

Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive

1. Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture

ricettive extralberghiere.

2. I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in annuali e stagionali: per apertura annuale si intende

un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno solare; per apertura stagionale si

intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi

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nell'arco dell'anno solare.

3. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ubicate in immobili assoggettati ai vincoli previsti dal

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della

L. 6 luglio 2002, n. 137), che siano ammobiliati con arredi d'epoca, possono assumere la specificazione aggiuntiva

di "residenza d'epoca".

4. Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono essere composte anche da più strutture. Fatto salvo

quanto previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle strutture non principali, cioè le dipendenze, sono

definite dall'articolo 28.

5. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la

fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si

considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore,

purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un'apposita convenzione

che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità di garantire la

coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura

ricettiva.

6. Sono strutture ricettive alberghiere:

a) gli alberghi;

b) le residenze turistico-alberghiere.

7. Sono strutture ricettive all'aria aperta:

a) i campeggi;

b) i villaggi turistici.

8. Sono strutture ricettive extralberghiere:

a) le case per ferie;

b) gli ostelli;

c) i rifugi alpini;

d) i rifugi escursionistici;

e) gli affittacamere;

f) le case e appartamenti per vacanza.

9. Altre tipologie ricettive:

a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;

b) strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico;

c) aree attrezzate di sosta temporanea;

d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;

e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale; tale tipologia ricettiva è regolata dalla legge regionale 28

giugno 1994, n. 26 (Norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro promozione

- Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987, n. 8).

Art. 5

Strutture ricettive alberghiere

1. Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili o

parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità

abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può

riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per cento del totale.

2. Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono utilizzare la specificazione "residence", le strutture che

forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali,

fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta

regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in

misura non superiore al 40 per cento del totale.

3. Possono assumere la specificazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e

l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano

uno standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica,

rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

4. Di norma assumono la specificazione di "meublé" o "garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio

e normalmente di prima colazione, senza ristorante.

5. Possono assumere la specificazione di "centro benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire

servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.

6. Possono assumere la specificazione di "beauty farm" gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a

cicli di trattamenti dietetici ed estetici.

7. Possono assumere la specificazione di "villaggio-albergo" le aziende alberghiere caratterizzate dalla

centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area

attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

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8. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture,

attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni.

9. Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo 3, comma 2 è definito il numero minimo di camere,

suite o unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere; nello stesso atto sono definite le

caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le specificazioni aggiuntive

citate ai commi precedenti e possono essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.

Art. 6

Strutture ricettive all'aria aperta

1. Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di

turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, possono mettere a

disposizione, in un numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero complessivo delle piazzole

autorizzate, tende o unità abitative mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan, autocaravan o camper

e unità abitative fisse.

3. Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il

soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in

tende, unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno il 35 per cento delle piazzole autorizzate è

attrezzato con unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal gestore. Tale percentuale può riguardare

anche la totalità delle piazzole.

4. Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di

rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali, così come stabilito dallo specifico atto di Giunta

regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la

cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni

appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle piazzole o delle unità abitative può essere locato con

contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento nelle altre aree.

6. Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento

quali roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possiedono alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono

rimovibili in ogni momento.

7. Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire nè a denuncia d'inizio attività l'installazione del preingresso

inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili e trasportabili, da

accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.

Art. 7

Case per ferie

1. Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi,

organizzate e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati

operanti, senza scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive

nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti

con cui venga stipulata apposita convenzione.

3. Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso

di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di

servizi e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti, quali cucine o punti di cottura autonomi,

non ne muta la natura.

4. La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche aggiuntive, purché concordate con il Comune e

connesse alla categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.

Art. 8

Ostelli

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento

per periodi limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.

2. Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti,

senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli possono essere gestiti anche da altri operatori

privati, previa convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 9

Rifugi alpini ed escursionistici

1. Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna,

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raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro

operanti nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad

escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità di centri abitati.

3. Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio

dei rifugi alpini ed escursionistici

4. I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni operanti senza

scopo di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune,

che regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.

Art. 10

Affittacamere

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere

destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti

alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti

ad attività di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di

igiene.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione

qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può

assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 11

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi

igienici e cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi

centralizzati ad eccezione del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più stagioni turistiche con

contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la

proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al

comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero

inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, che

hanno in gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

Art. 12

Appartamenti ammobiliati per uso turistico

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che

danno in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni

turistiche, con contratti aventi validità non superiore a sei mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e

sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di

norma, entro il 31 marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località a turismo invernale ed

entro il 31 gennaio nelle restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata almeno cinque giorni prima

della data di inizio della prima locazione.

3. Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo

le modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica

sicurezza.

Art. 13

Attività saltuaria di alloggio e prima colazione

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed &

breakfast  l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza e dimora,

avvalendosi della normale conduzione familiare, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza

organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale

letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di

centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di

cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello

approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle

previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma

2.

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed

è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza,

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igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le

strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle

sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni

previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.

5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Provincia, entro la

data d'inizio dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza

nell'arco dell'anno e i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si

effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Provincia i dati sul

movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT.

Art. 14

Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti,

associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le

caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante

le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è soggetta ad autorizzazione

comunale. Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli strumenti

urbanistici comunali vigenti.

Art. 15

Aree attrezzate di sosta temporanea

1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di

fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge, possono istituire aree attrezzate, riservate

esclusivamente alla sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con i loro strumenti

urbanistici, o autorizzare privati alla realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono realizzate nel

rispetto dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta

nonché delle disposizioni di cui all'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada) e del relativo regolamento di esecuzione.

2. I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta, possono provvedere alla loro gestione anche

mediante apposite convenzioni con terzi soggetti.

3. Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un periodo massimo di settantadue ore consecutive.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 16

Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera

e dell'attività ricettiva all'aria aperta

1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è

subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche

strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e

confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.

3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per

le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale,

l'ubicazione.

Art. 17

Validità

1. L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua validità fino a quando non si verifichi una causa di

sospensione, revoca o decadenza.

Art. 18

Adempimenti amministrativi per l'apertura

di strutture ricettive extralberghiere

1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al

Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello

regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità

ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i

soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune

dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.

2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e

delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

Art. 19

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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Somministrazione di alimenti e bevande

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad

effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai

loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni

organizzati. L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di

registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad

uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente

disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui

all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in

occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi soggetti può essere effettuata la fornitura di

giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e

souvenir. È possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette persone attrezzature e strutture a carattere

ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

3. La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle strutture ricettive è soggetta ad apposita

autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande) ed è rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del servizio di

alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge ai fini

del riconoscimento della gestione unitaria.

Art. 20

Rappresentanza

1. La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in

possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività.

2. L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi

designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore

è indicata nella denuncia d'inizio attività.

Art. 21

Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del gestore

1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione da parte

del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti

previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o

di sospensione stabilite dalla legge dello Stato.

2. L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,

urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli

edifici.

3. Il titolare o il gestore di strutture ricettive:

a) comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in

sede di denuncia d'inizio attività;

b) dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;

c) comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti alle Province secondo le modalità indicate

dall'ISTAT, nel rispetto della normativa vigente in materia;

d) presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.

4. Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al

Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture

ricettive alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono

preventivamente comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei periodi di apertura comunicati, sono

preventivamente comunicate al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni in caso di

apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre,

autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o in caso di ristrutturazione degli edifici.

5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel

campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel momento della presentazione della

denuncia d'inizio attività e comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al

Comune e alla Provincia ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora

riportino i prezzi e le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3,

lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative,

sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.

6. L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive

alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità

civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune

sospende l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia ottemperato all'obbligo.

7. I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili dell'osservanza della presente legge e rispondono in

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solido del pagamento delle sanzioni amministrative.

Art. 22

Denominazione

1. Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica denominazione all'interno del territorio comunale

diversa da quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima denominazione per strutture di diversa

tipologia, è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha ottenuto la denominazione. In

caso di azienda cessata è necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata, fatta salva l'applicazione

delle norme del codice civile vigenti in materia.

Art. 23

Sospensione

1. Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da

cinque a trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le condizioni previste nell'autorizzazione

medesima o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.

2. Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio

dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria

nonché da quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività nel rispetto

dell'articolo 17ter del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza).

3. In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.

Art. 24

Decadenza e revoca

1. L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato

entro centottanta giorni dalla data del rilascio.

2. L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:

a) il titolare o il gestore non risulti più iscritto al Registro delle imprese;

b) il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17ter del regio decreto n. 773 del 1931, non

abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti;

c) l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni

consecutivi o altro termine accordato ai sensi dell'articolo 21, comma 4;

d) quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata

concessa.

Art. 25

Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere

1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un

periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano

rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi

irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.

2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento

dell'esercizio dell'attività.

3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il

titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che

l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine

prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Art. 26

Reclami per carenza dei servizi

1. Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi,

rispetto a quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente sottoscritto, al Comune di competenza per

segnalare tali carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono all'applicazione delle sanzioni di

competenza previste.

2. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge

regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e

commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22,

25 ottobre1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono competenti a ricevere i reclami

degli utenti e trasmetterli agli uffici comunali di competenza.

TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE

Art. 27

Nozione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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1. Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla

base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla

tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una a cinque stelle, come segue:

a) alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;

b) residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;

c) campeggi da una a quattro stelle;

d) villaggi turistici da due a quattro stelle.

2. Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono

classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base delle caratteristiche definite nello stesso atto.

3. È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno della struttura ricettiva, la targa distintiva di

classificazione conforme ai modelli regionali approvati con determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi

la categoria o il numero di stelle assegnate.

Art. 28

Dipendenze

1. Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da più immobili nelle immediate vicinanze della casa

madre o da più strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano adeguatamente riconoscibili e purché sulla

dipendenza sia apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli immobili e le strutture diversi della

sede principale, che facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali e, di norma, per il servizio di

ricevimento. Le dipendenze sono classificate sulla base dei requisiti posseduti.

2. Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono ubicate nelle immediate vicinanze della struttura

principale, sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti posseduti così come stabilito nello specifico

atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze contengano prevalentemente servizi o

strutture collettive le stesse concorrono a formare il livello complessivo di classificazione.

Art. 29

Assegnazione

1. L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal

Comune a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si basa sugli elementi desumibili da apposita

dichiarazione prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo stesso formula anche la richiesta del

livello di classificazione ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti minimi previsti dallo specifico atto

di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto. La dichiarazione è redatta su

modulo conforme al modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente. Il Comune, qualora

accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio alla loro

rettifica e all'assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 37.

2. Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione riguardante la classifica è compilata in via provvisoria

sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un

diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o

integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva.

3. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia

d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni

previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della

dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione

delle sanzioni previste all'articolo 37.

Art. 30

Validità

1. La classificazione ha validità a tempo indeterminato.

2. In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore

della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio

comunale competente per la revisione del livello di classifica.

3. Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di esposti o reclami, determini un livello dei servizi

inferiore al minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune assegna un termine per l'integrazione dei

requisiti minimi, trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o impone il divieto di prosecuzione

dell'attività.

4. Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che

una struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il livello di classificazione posseduto.

Art. 31

Ricorso

1. Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro

trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei successivi novanta giorni.

TITOLO V

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 32

Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia

territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei

servizi offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla base delle indicazioni stabilite dalle Province, le

caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura. La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni

anno con validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo

dell'anno successivo per la variazione di prezzi in aumento che si intendono applicare a valere dal 1 giugno dello

stesso anno. Per le zone montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità dal 1 dicembre successivo.

2. La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture, anche per via telematica,

all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può richiedere la trasmissione delle dichiarazioni

medesime secondo le modalità definite con atto del dirigente competente.

3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la

comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.

4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia

una nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare prezzi superiori a quelli dichiarati dal

precedente gestore.

5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare o

pubblicizzare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se

conformi ai dati comunicati alla Provincia.

7. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano

chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve

intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.

8. Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

9. I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente

escluso.

Art. 33

Pubblicità dei prezzi

1. I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi,

sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.

2. Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al

pubblico, in ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai contenuti della tabella di cui al comma 1.

3. Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma 2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto

riepilogativo dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono soggette all'obbligo di cui al comma 2.

4. La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali, i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai

commi 1 e 2.

Art. 34

Reclami per irregolare applicazione di prezzi

1. Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella

o superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o pubblicizzato in altre forme, possono presentare

reclamo alla Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni ulteriore richiesta di natura civilistica.

2. Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.

3. La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le sanzioni previste all'articolo 38.

Art. 35

Banca dati regionale

1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati

regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta

regionale.

2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio

attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le

chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità

stabilite nella delibera di cui al comma 1.

TITOLO VI

SANZIONI

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Art. 36

Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune

1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di

subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da

Euro 500,00 a Euro 3.000,00.

2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio

attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività

in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una

sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati

in sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento

dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione

amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro

3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.

5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio

attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da

Euro 260,00 a Euro 1.500,00.

6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di

forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.

7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e

venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni

giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da

parte del Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.

8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è

punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato

invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro

500,00.

10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da

Euro 50,00 a Euro 100,00.

Art. 37

Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione

1. Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne espone una con dati non veritieri o comunque utilizza

un livello di classifica superiore a quello effettivo è punito con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro

500,00

2. Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti

inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione superiore a quello effettivo è punito con la sanzione

amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per

le strutture alberghiere e all'aria aperta.

3. Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di

denuncia d'inizio attività, quando ciò determini un livello di classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la

sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro

1.500,00 per le strutture alberghiere e all'aria aperta.

Art. 38

Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi

o sulle rilevazioni statistiche

1. Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in maniera incompleta o contenente dati non veritieri è

punito con la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale sanzione è applicata anche nel caso di

mancato invio della comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.

2. Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a

Euro 500,00.

3. La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi

è punita con la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.

4. Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli predisposti dalla Provincia, compilati in modo

incompleto o contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a quanto comunicato alla Provincia è

punito con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.

5. Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la

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sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.

6. Chi non comunica alla Provincia, secondo le modalità disposte dall'ISTAT, i dati sulla consistenza ricettiva e sul

movimento dei clienti o li comunica scientemente errati o incompleti è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 11

del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione

dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).

7. La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione

amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

Art. 39

Sanzioni per altre violazioni

1. Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente legge o dagli atti di Giunta regionale previsti

all'articolo 3, comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 400,00.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI

Art. 40

Uso occasionale di immobili a fini ricettivi

1. Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive possono

utilizzare come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non superiori a ventuno giorni e in coincidenza

con manifestazioni, raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati abitualmente alla ricettività collettiva,

previo nulla osta del Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è concesso limitatamente al periodo di

utilizzo, dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di

sicurezza in relazione al numero dei potenziali utenti.

Art. 41

Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero

1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle

strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge

regionale 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la

regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto

previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle

autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in

Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree

private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso.

2. Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi

tutti i requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed

organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali, culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti

servizi generali indispensabili per il rispetto di norme igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e

della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente. L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche

condizioni. Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita

polizza assicurativa.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 42

Disposizioni transitorie generali

1. I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro

sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova

dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione

precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di

Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il

titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione

della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.

2. Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la

prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna

provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici

esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si

tratti di interventi di ristrutturazione radicale.

3. I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle

strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai

propri strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 43

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast

1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della

legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e

prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione

della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla

presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.

Art. 44

Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta

1. Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i

Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia

dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli

insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.

2. Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta

derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può

individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la

penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.

Art. 45

Oneri di urbanizzazione

1. Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata un'unica categoria per le strutture ricettive

alberghiere, che comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica categoria per le strutture ricettive

all'aperto, che comprende campeggi e villaggi turistici.

Art. 46

Abrogazioni

1. La legge regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione delle aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla

pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le strutture

ricettive alberghiere di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La legge regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far

data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le

strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3

comma 2.

3. La legge regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere) è

abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche ed i requisiti

riguardanti le strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui

all'articolo 3 comma 2.

4. La legge regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale di cui

all'articolo 3, comma 2 riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.

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